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Assicura le parcelle dei professionisti in caso di insolvenza.
Massimali e 
requisiti minimi
 
Polizza di Responsabilità Civile obbligatoria dell'avvocato

Con il decreto attuativo Decreto Ministero, Giustizia 22/09/2016 , in G.U. il 11/10/2016 sono al via le norme sull'assicurazione obbligatoria dell'avvocato prevista dalla legge professionale (art. 12, Legge n. 247/2012).

Le garanzie sono adeguate al nuovo disposto pubblicato in Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministero della Giustizia 22 settembre 2016, che stabilisce le condizioni essenziali ed i massimali "minimi" delle polizze assicurative a copertura della responsabilità civile e degli infortuni derivanti dall'esercizio dell'attività forense (G.U. n. 238 dell'11 novembre 2016).

Il decreto entrerà in vigore l' 11 ottobre 2017, ma le nuove polizze stipulate prima di tale data dovranno comunque adeguarsi alle nuove disposizioni. Ecco le principali garanzie essenziali all' adeguatezza della copertura assicuativa:

Garanzie incluse 

  • Assicurato qualunque tipo di danno: patrimoniale, non patrimoniale, indiretto, permanente, temporaneo, futuro;
  • l'attivita' professionale comprende i seguenti ambiti: attività di rappresentanza e difesa dinanzi all'autorità giudiziaria o ad arbitri (rituali e irrituali) e gli atti ad essa preordinati, connessi o consequenziali (ad es. l'iscrizione a ruolo della causa o l'esecuzione di notificazioni);
  • la consulenza o assistenza stragiudiziali;
  • l'attività di rappresentanza e difesa dinanzi all'autorità giudiziaria o ad arbitri tanto rituali che irrituali;
  • gli atti preordinati, connessi o consequenziali all'attività predetta, come ad esempio l'iscrizione a ruolo della causa e l'esecuzione di notificazioni;
  • la consulenza e l'assistenza stragiudiziali;
  • la redazione di pareri e contratti;
  • l'assistenza del cliente nei procedimenti di mediazione di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, ovvero di negoziazione assistita di cui al decreto-legge 12 settembre 2016, n. 132;
  • la responsabilità civile derivante da fatti colposi o dolosi di collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali;
  • la responsabilità per danni derivanti dalla custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti o dalle controparti processuali di questi ultimi;
  • In caso di responsabilità solidale dell'avvocato con altri soggetti, assicurati e non, l'assicurazione deve prevedere la copertura della responsabilità dell'avvocato per l'intero, salvo il diritto di regresso nei confronti dei condebitori solidali;
  • retroattività illimitata e l'ultrattività decennale per gli avvocati che cessano l'attività nel periodo di vigenza della polizza;
  • postuma decennale a favore degli eredi;
  • Esclusione del il diritto di recesso dell'assicuratore dal contratto a seguito della denuncia di un sinistro o del suo risarcimento;
  • Massimali minimi di copertura, distinti per fascia di rischio a seconda della forma individuale o associata dell'esercizio dell'attività e del fatturato dell'ultimo esercizio chiuso;
  • franchigia non opponibile al terzo

L'Attività Professionale può comprendere le seguenti, se rientrano nelle competenze dell'Assicurato e sono da lui legittimamente esercitate:

  • incarichi assegnati da Enti Pubblici;
  • funzione di liquidatore stragiudiziale di società;
  • attività di amministratore di stabili condominiali;
  • attività di mediatore o arbitro;
  • attività di libero docente nonché titolare di cattedra universitaria, limitatamente alle discipline compatibili con l'Attività Professionale;
  • funzioni relative a incarichi affidati dall'autorità giudiziaria e riguardanti insolvenze, curatele, liquidazioni giudiziali.

Estensioni facoltative

  • Funzioni di Sindaco/Revisore;
  • Membro Organismo di Vigilanza;
  • Carica di Amministratore o Consigliere di Amministrazione;
  • Operazioni di fusione/acquisizione di società;
Assicurazione contro gli infortuni

L'assicurazione è prevista a favore degli avvocati e dei loro collaboratori, praticanti e dipendenti per i quali non sia operante la copertura assicurativa obbligatoria INAIL. La copertura è estesa agli infortuni occorsi durante lo svolgimento dell'attività professionale e a causa o in occasione di essa, i quali causino la morte, l'invalidità permanente o l'invalidità temporanea, nonché delle spese mediche; è incluso l'infortunio derivante dagli spostamenti resi necessari dallo svolgimento dell'attività professionale.

Le somme assicurate minime sono:

capitale caso morte: euro 100.000,00;
capitale caso invalidità permanente: euro 100.000,00;
diaria giornaliera da inabilita' temporanea: euro 50,00.
 
 
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